Diritto svizzero in materia di riciclaggio di denaro
Adottata dal Parlamento il 26 settembre 2025, in vigore dal 1° ottobre 2026. Cosa significa la revisione per gli intermediari finanziari svizzeri.
Basi legali
Il 26 settembre 2025 il Parlamento ha adottato due testi: la nuova legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto, nonché una revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Il 12 giugno 2026 il Consiglio federale ne ha fissato l'entrata in vigore al 1° ottobre 2026.
Comunicato stampa del Consiglio federale del 12 giugno 2026; Messaggio del Consiglio federale, FF 2024 1607.
Per la prima volta la Confederazione tiene un registro centrale degli aventi economicamente diritto, gestito dall'Ufficio federale di giustizia. Le persone giuridiche di diritto svizzero — ad eccezione delle associazioni e delle fondazioni — nonché determinate entità giuridiche di diritto estero con un legame con la Svizzera devono accertare i propri aventi economicamente diritto, verificarne i dati e comunicarli al registro. È considerata avente economicamente diritto la persona fisica che, in ultima istanza, detiene almeno il 25 per cento del capitale o dei voti oppure controlla l'entità in altro modo. Il registro non è pubblico; vi hanno accesso le autorità, gli intermediari finanziari nonché le consulenti e i consulenti nell'ambito dei loro obblighi di diligenza.
Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche, Dipartimento federale delle finanze, 12 giugno 2026; art. 2a cpv. 3 LRD, RS 955.0.
La revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro assoggetta per la prima volta agli obblighi di diligenza determinate attività di consulenza che presentano un rischio accresciuto di riciclaggio di denaro — segnatamente la costituzione e la strutturazione di società, fondazioni e trust nonché le transazioni immobiliari. Le consulenti e i consulenti di nuova assoggettazione devono identificare le loro controparti contrattuali e gli aventi economicamente diritto di queste ultime, affiliarsi a un organismo di autodisciplina e comunicare i loro sospetti all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Il segreto professionale degli avvocati e dei notai è preservato. Inoltre, una soglia di 15 000 franchi si applica ora ai pagamenti in contanti accettati dai commercianti di metalli preziosi e pietre preziose.
Rapporto esplicativo, 12 giugno 2026; Messaggio del Consiglio federale, FF 2024 1607.