Diritto svizzero in materia di riciclaggio di denaro

Affiliazione a un organismo di autodisciplina: che cosa significa la revisione 2026 per i consulenti, e il termine del 1° dicembre 2026

Dal 1° ottobre 2026 i consulenti che partecipano a titolo professionale a determinate transazioni finanziarie sottostanno alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD). Chi esercita un'attività di consulente il 1° ottobre 2026 deve richiedere l'affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) entro il 1° dicembre 2026.

Fonte: art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 1 LRD, RS 955.0; disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2025, cpv. 1, ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD), RS 955.01.

Chi è consulente

La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) si applica agli intermediari finanziari, ai commercianti e ai consulenti. Sono consulenti le persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, partecipano per conto di terzi a transazioni finanziarie, compresa l'organizzazione di mezzi, in relazione con gli atti e negozi giuridici seguenti:

  • la vendita o l'acquisto di un fondo;
  • la costituzione di un ente giuridico non operativo con sede in Svizzera o di un ente giuridico con sede all'estero;
  • la gestione o l'amministrazione di un ente giuridico non operativo;
  • i conferimenti e le distribuzioni di un ente giuridico non operativo;
  • la vendita o l'acquisto di un ente giuridico sempreché avvenga per il tramite di un ente giuridico non operativo.

Sono considerati enti giuridici non operativi le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe la cui costituzione o la cui attività non è finalizzata alla gestione di un'azienda o di un gruppo di società o al sostegno delle sue attività operative, in particolare le società di sede.

Sono consulenti anche le persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, mettono a disposizione di un ente giuridico un indirizzo o locali che fungano da sede o domicilio per una durata superiore a sei mesi.

La partecipazione comprende la consulenza che contribuisce in modo causale a un atto o negozio giuridico in relazione con una delle transazioni finanziarie sopra elencate. Rientrano inoltre nella vendita o nell'acquisto di un fondo i negozi giuridici che producono i medesimi effetti economici della vendita o dell'acquisto sul potere di disporre di un fondo, e la costituzione d'usufrutto o di un diritto di superficie sul fondo, se si fanno contro versamento di un'indennità. L'attività dei consulenti in relazione con la vendita o l'acquisto di un fondo è sottoposta alla legge non appena entrambe le parti dichiarano la loro volontà di concludere un contratto di compravendita e in assenza di una delle eccezioni elencate qui di seguito.

Fonte: art. 2 cpv. 1 lett. c, cpv. 3bis e cpv. 3ter, art. 2a cpv. 6 LRD, RS 955.0; art. 12d e art. 12e ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD), RS 955.01.

Eccezioni

I consulenti abilitati o sorvegliati dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori sono esclusi dal campo di applicazione della legge per la loro attività di revisione o di audit.

Tenuto conto del debole rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ad essi correlato sono esclusi dal campo di applicazione della legge:

  • le transazioni riguardanti fondi o enti giuridici che hanno luogo in virtù del diritto di famiglia, del diritto matrimoniale, del diritto successorio o di donazioni, oppure che vedono opposte persone che hanno legami tra loro ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a della legge sugli istituti finanziari (LIsFi);
  • i trasferimenti di fondi o di enti giuridici per un valore inferiore a cinque milioni di franchi sempreché il prezzo di acquisto sia versato e ricevuto esclusivamente per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD);
  • l'acquisto in Svizzera di un immobile ad uso abitativo proprio o di un immobile ad uso abitativo che serva da immobile sostitutivo secondo l'art. 12 cpv. 3 lett. e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID): alienazione di un'abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un congruo termine all'acquisto o alla costruzione in Svizzera di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo;
  • il trasferimento di aziende o fondi agricoli secondo la legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) a persone che intendono occuparsi esse stesse della loro gestione;
  • il trasferimento di fondi ai fini di un raggruppamento o di procedure analoghe;
  • le attività svolte in nome di un organo di enti giuridici operativi o di fondazioni di pubblica utilità o di associazioni operative che hanno sede in Svizzera;
  • la costituzione di fondazioni a causa di morte;
  • le autenticazioni senza attività di consulenza accessoria.

Fonte: art. 2 cpv. 4bis e cpv. 4ter LRD, RS 955.0; art. 12 cpv. 3 lett. e LAID, RS 642.14.

Quando la consulenza è svolta a titolo professionale

La consulenza è svolta a titolo professionale se rappresenta un'attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno durevole. È considerata in ogni caso svolta a titolo professionale se i consulenti:

  • durante un anno civile realizzano un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
  • durante un anno civile forniscono consulenza a oltre 20 clienti o partecipano a oltre 20 atti e negozi giuridici;
  • applicando la diligenza richiesta dalle circostanze, devono presumere che la loro consulenza riguardi valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure
  • applicando la diligenza richiesta dalle circostanze, devono presumere che la loro consulenza riguardi transazioni finanziarie il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.

Non è determinante se la consulenza è svolta quale attività principale o accessoria. L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi.

Fonte: art. 12f ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD), RS 955.01.

Che cosa significa l'affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD)

I consulenti devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD). La vigilanza sull'osservanza degli obblighi secondo la legge sul riciclaggio di denaro (LRD) da parte dei consulenti compete agli organismi di autodisciplina (OAD) riconosciuti. I consulenti hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) se:

  • dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge sul riciclaggio di denaro (LRD);
  • godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge sul riciclaggio di denaro (LRD);
  • anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui al punto precedente; e
  • le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

Gli organismi di autodisciplina (OAD) possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. Nei propri regolamenti possono altresì prevedere ulteriori condizioni di affiliazione.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) tiene un elenco dei consulenti affiliati a un organismo di autodisciplina (OAD). Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

Fonte: art. 12 lett. d, art. 14 cpv. 1–3, art. 18b cpv. 1 LRD, RS 955.0.

1° dicembre 2026: il termine per i consulenti attivi il 1° ottobre 2026

Chiunque esercita già un'attività di consulente ai sensi dell'art. 2 cpv. 3bis o 3ter della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) il 1° ottobre 2026 deve richiedere l'affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) entro il 1° dicembre 2026.

Fino al ricevimento della decisione in merito alla richiesta, può continuare a svolgere la sua attività solo nell'ambito delle relazioni d'affari già esistenti.

Un intermediario finanziario che esercita un'attività di consulente il 1° ottobre 2026 comunica invece tale attività entro la stessa data; si veda qui di seguito «Le imprese che sono già intermediari finanziari».

Fonte: disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2025, cpv. 1, ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD), RS 955.01.

I consulenti che passano all'attività professionale dopo il 1° ottobre 2026

Chiunque passa, dopo il 1° ottobre 2026, a un'attività di consulente esercitata a titolo professionale deve rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli art. 8b, 8d, 9, 9b, 10a e 11a della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e presentare, entro due mesi dal cambiamento di statuto, una richiesta di affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) o dichiarare la sua attività di consulenza all'autorità o all'organismo competenti per la vigilanza. Fino ad avvenuta affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD), il consulente in questione può continuare a fornire consulenza ai clienti esistenti e accettare da questi ultimi mandati per nuove operazioni e nuovi servizi. Se non ha presentato una richiesta o non ha dichiarato la sua attività entro il termine prescritto, oppure se gli viene rifiutata l'affiliazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di consulente ai sensi dell'art. 2 cpv. 3bis o 3ter della legge sul riciclaggio di denaro (LRD).

Fonte: art. 12g ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD), RS 955.01.

Gli obblighi che ne derivano

I consulenti devono:

  • identificare il cliente;
  • accertare l'avente economicamente diritto;
  • allestire e conservare i relativi documenti;
  • identificare l'oggetto e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi auspicata dal cliente; e
  • chiarire le circostanze e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi se ciò è giustificato dai rischi elevati derivanti da esse o dal cliente.

La portata di questi obblighi dipende dai rischi derivanti dalla transazione, dalla prestazione di servizi o dal cliente. L'organismo di autodisciplina (OAD) stabilisce la portata degli obblighi di diligenza dei consulenti ad esso affiliati, con obblighi allentati o inaspriti per tenere conto dei rischi deboli o elevati, e definisce in particolare i casi in cui il consulente è tenuto a chiarire le circostanze e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi.

I consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la legge sugli embarghi (LEmb). Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Il consulente dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro se:

  • sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali implicati nella transazione o nella prestazione di servizi sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter o 305bis del Codice penale svizzero (CP); provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'art. 305bis numero 1bis CP; sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
  • interrompe le trattative relative ai suoi servizi a causa di un tale sospetto fondato; o
  • alla luce degli accertamenti svolti in caso di rischi elevati sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'art. 22a cpv. 2 LRD coincidono con i dati di un cliente, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare in una relazione d'affari, una transazione o una prestazione di servizi.

Il sospetto è fondato se il consulente ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al primo punto e se i chiarimenti supplementari non permettono di fugare tale sospetto.

Fonte: art. 8b, art. 8c, art. 8d, art. 9 cpv. 1ter, 1quinquies e 1sexies LRD, RS 955.0.

Avvocati e notai

La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) prevede regole particolari per gli avvocati e i notai.

  • I procedimenti sono esclusi. Gli avvocati e i notai sono esclusi dal campo di applicazione della legge per un'attività nel quadro di procedimenti giudiziari, penali, amministrativi o arbitrali, compresi la rappresentanza in un procedimento e la consulenza in relazione con la preparazione e l'esecuzione dello stesso, il chiarimento dei fatti, la valutazione del rischio processuale, l'impedimento di un tale procedimento o la messa in atto dei risultati del procedimento.
  • La sola autenticazione è esclusa. Le autenticazioni senza attività di consulenza accessoria sono escluse dal campo di applicazione della legge.
  • L'obbligo di comunicazione è limitato. Chi opera in qualità di avvocato o notaio soggiace all'obbligo di comunicazione dei sospetti soltanto se sono adempiute entrambe le condizioni: effettua una transazione finanziaria in nome o per conto di un cliente, e le informazioni di cui è in possesso non sono protette dal segreto professionale secondo l'art. 321 del Codice penale svizzero (CP). Le medesime condizioni limitano il suo obbligo di consegnare informazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro su richiesta.
  • I controlli sono effettuati da colleghi della stessa professione. Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, un organismo di autodisciplina (OAD) deve far effettuare da avvocati i controlli sugli avvocati e da notai i controlli sui notai. Gli incaricati dei controlli devono essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio, garantire un'attività di controllo ineccepibile, dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della legge nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito, e dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo. Non possono accedere alle informazioni coperte dal segreto professionale, salvo che sussistano indizi oggettivi di una violazione degli obblighi di diligenza, che sia assolutamente necessario per il controllo e che il segreto professionale sia stato sciolto da un giudice o dal cliente. Le informazioni divenute accessibili in tal modo non possono essere comunicate all'organismo di autodisciplina (OAD) o ad altre autorità. Lo scioglimento dal segreto professionale spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo di domicilio del consulente.
  • Notai controllati in virtù del diritto cantonale. Se, in applicazione del diritto cantonale, un notaio sottostà anche ai controlli di un'autorità di vigilanza cantonale e l'incaricato di effettuare tali controlli adempie sia le condizioni federali sia quelle del diritto cantonale, i controlli possono essere coordinati.

Fonte: art. 2 cpv. 4 lett. f e cpv. 4ter lett. h, art. 9 cpv. 2, art. 11a cpv. 2, art. 18a LRD, RS 955.0.

Le imprese che sono già intermediari finanziari

La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) sottopone un'impresa che è già intermediario finanziario ed esercita anche un'attività di consulente a un'unica vigilanza per l'insieme delle sue attività:

  • chi in quanto intermediario finanziario è assoggettato a un'autorità di vigilanza istituita da una legge speciale è sottoposto alla vigilanza di tale autorità per l'insieme delle sue attività;
  • chi è affiliato a un organismo di autodisciplina (OAD) riconosciuto per la sua attività di intermediario finanziario di cui all'art. 2 cpv. 3 LRD è sottoposto alla vigilanza di tale organismo per l'insieme delle sue attività;
  • i gestori patrimoniali e i trustee assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 43a della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) sono sottoposti alla vigilanza di tale organismo per l'insieme delle loro attività.

Gli intermediari finanziari che il 1° ottobre 2026 esercitano un'attività di consulente devono comunicare tale attività all'autorità o all'organismo competente per la vigilanza (la loro autorità di vigilanza, il loro organismo di vigilanza o il loro organismo di autodisciplina (OAD)) entro il 1° dicembre 2026. Possono continuare a fornire consulenza ai clienti esistenti e accettare mandati per nuove operazioni e nuovi servizi.

Fonte: art. 12a cpv. 1–3 LRD, RS 955.0; disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2025, cpv. 2, ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD), RS 955.01.

Basi legali